Statuto

Capitolo 1: Natura e scopo della società

Articolo 1: Costituzione

1. Sotto la denominazione "Associazione Studenti Ticinesi A Bienne" (ASTAB) è stata costituita fra gli studenti della Svizzera italiana un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Bienne e regolata dal presente statuto.

2. L'Associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale.

Articolo 2: Natura e sede della società

1. L'Associazione si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci; di dare incremento a tutto ciò che possa elevare la loro cultura; di affermare in modo attivo e palese la dignità della gente di cultura italiana nell'ambito svizzero; di difenderne la lingua e le tradizioni; di sostenere e ravvivarne la coscienza dei conseguenti doveri.

2. In particolare l'associazione agisce:

a. organizzando riunioni studentesche, manifestazioni culturali, ricreative e sportive;

b. creando un gruppo di sostegno allo studio;

c. sostenendo le attività di altre associazioni, nella misura in cui le attività medesime rispondano alle finalità dell'ASTAB.

3. La sede sociale si trova presso il domicilio del segretario a Bienne.

 

Capitolo 2: Societariato e tassa

Articolo 3: Soci

L'associazione si compone di soci attivi, ex studenti o giovani attivi professionalmente, soci onorari e soci sostenitori.

Articolo 4: Soci attivi

1. Possono far parte dell'associazione quali soci attivi gli studenti, i dottorandi e gli assistenti regolarmente iscritti ad una scuola superiore della città di Bienne che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: 

a. il loro luogo d'origine è nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni 

b. sono domiciliati nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni 

c. hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino oppure nelle valli italofone dei Grigioni 

2. In casi speciali l'Assemblea può ammettere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 5: Ex studenti o giovani attivi professionalmente

Possono divenire soci dell’ASTAB tutti gli studenti già immatricolati in una scuola superiore di Bienne, oppure giovani attivi professionalmente che sono vicini all’attività studentesca. Essi devono rientrare nelle condizioni poste nell’articolo 4.

Articolo 6: Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che corrispondono una quota minima fissata dall'Assemblea. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Articolo 7: Soci onorari

1. Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dall'associazione e che in tal senso si saranno acquisiti meriti particolari. Si è soci onorari illimitatamente. 

2. L'Assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Comitato. 

3. I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio attivo.

Articolo 8: Quote e tasse sociali

1. Il versamento delle quote sociali è condizione essenziale per l'iscrizione dei soci attivi. 

2. La quota sociale è fissata a 20.- franchi. Eventuali modifiche vengono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro, vengono fissate dal Comitato. 

3. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.  

Articolo 9: Dimissioni ed esclusioni

1. I soci che causano pregiudizio all'associazione o che non ne rispettano lo statuto vengono radiati su decisione dell'Assemblea. L'esclusione può avvenire senza motivazione esplicita.

 2. La quota annuale deve essere versata entro la fine del semestre autunnale. Dopo tale termine il socio viene automaticamente dichiarato dimissionario.

 

Capitolo 3: Patrimonio sociale

Articolo 10: Costituzione

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito dalle quote sociali, dal fondo di riserva, da eventuali offerte o donazioni da parte di terzi, nella misura in cui gli stessi non possono compromettere l'indipendenza o gli scopi dell'associazione, nonché dai ricavi da attività e da quanto contenuto in un eventuale magazzino dell’associazione.

 

Capitolo 4: Organi della società

Articolo 11: Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea generale

2. Comitato

3. Revisori dei conti

Articolo 12: Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.

2. Riunioni:

a. Essa si riunisce ordinariamente una volta per anno.

b. L'Assemblea è convocata dal Comitato. Eventuali temi inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto  anche in forma elettronica al Comitato al più tardi una settimana prima dell'Assemblea. Il Comitato pubblica sull'Organo ufficiale l'ordine del giorno definitivo e la convocazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. L'ordine del giorno verrà trasmesso almeno 24 ore prima dell'Assemblea tramite posta elettronica.

c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Comitato o un quinto dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.

d. L'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza di un quarto dei soci attivi. Per revisioni totali o parziali dello statuto è necessaria la presenza di metà dei soci attivi. Qualora il quorum non venisse raggiunto in prima convocazione, l'Assemblea è convocata 15 minuti più tardi. In questo caso essa è valida e abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Comitato o di un quinto dei soci attivi presenti in Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione l'esito è pari, allora varrà doppio il voto del presidente in carica. Per l'approvazione o il rifiuto di temi in votazione vale generalmente la maggioranza semplice, tranne che nei casi specifici menzionati dal presente statuto. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido.

e. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e l'associazione.

3. Compiti:

a. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei revisori e dei conti d'esercizio (che si chiudono ogni anno).

b. L'adozione o la modifica degli Statuti.

c. Un'eventuale espulsione dei soci.

d. La nomina dei soci onorari.

e. Tutte le decisioni al paragrafo 3 vanno prese a maggioranza dei due terzi dei soci attivi presenti

Articolo 13: Comitato

1. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale. Le candidature devono pervenire al Comitato per iscritto al più tardi due giorni prima dell'Assemblea. Nel caso vi siano più di cinque candidati, si deve ricorrere ad una elezione tramite scrutinio segreto.

2. La nomina dei membri del Comitato e dei revisori dei conti avviene per maggioranza semplice dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza assoluta su proposta di un socio attivo presente.

3. Il nuovo Comitato viene nominato durante l'ultima seduta annuale ed entra in carica al termine dell'Assemblea. Esso sta in carica un anno ed è rieleggibile illimitatamente.

4. A elezione avvenuta il nuovo Comitato propone all'Assemblea un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere, ed un consigliere. Nel caso in cui il Comitato non si accordi per il Presidente, questo viene scelto dall'Assemblea tramite scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

5. Per obbligare validamente l'Associazione sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Comitato.

6. Il Comitato adotta indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l’attività. Di regola le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Valgono i seguenti punti:

a. È delegata al Comitato (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.

b. Lo stesso Comitato ha la facoltà di scioglierle quando riterrà la loro funzione esaurita.

c. Il Comitato può nominare tra i soci indipendentemente dei Consiglieri Aggiunti qualora lo ritenesse necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Partecipano alle riunioni del Comitato unicamente se convocati e non hanno diritto di voto.

d. La nomina dei Consiglieri Aggiunti può essere revocata in qualsiasi momento dal Comitato

e. Le proposte delle commissioni e dei Consiglieri Aggiunti non sono vincolanti per il Comitato. I soci saranno messi al corrente, qualora il Comitato lo ritenesse necessario, nel corso dell'Assemblea ordinaria.

8. Durante le vacanze semestrali il Comitato può affidare le proprie funzioni ad un commissario unico dello stesso con la supervisione di un altro membro di Comitato.

9. Il Comitato convoca l'Assemblea.

Articolo 14: Compiti dei membri del Comitato

1. Il Presidente - primus inter pares - rappresenta l'Associazione verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività dell'Associazione. Presiede l’Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.

È rieleggibile per un massimo di 2 anni. L'Assemblea a maggioranza di due terzi può prevedere eccezioni.

2. Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Comitato.

3. Il Segretario tiene la corrispondenza, redige il verbale, riscuote le tasse sociali in collaborazione con il Cassiere ed è responsabile dell'archivio. Entro l'Assemblea ordinaria il Segretario dovrà compilare una lista dettagliata di tutti i soci attivi con i rispettivi indirizzi.

4. Il Cassiere amministra la sostanza sociale, tiene la contabilità. Il Cassiere è tenuto alla fine dell’anno, a chiudere i conti e a presentare una relazione scritta.

5. Il Consigliere aiuta gli altri membri del Comitato nello svolgimento delle loro funzioni.

6. Ogni membro di Comitato è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e ad istruirlo diligentemente.

Articolo 15: Revisori dei conti

1. L’Assemblea elegge annualmente un revisore dei conti, affiancato da un supplente che subentra in caso di impedimento.

2. La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.

3. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge. Almeno un revisore deve presenziare all'Assemblea generale ordinaria per la relazione di revisione dei conti della gestione.

4. L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.

5. La responsabilità del Cassiere uscente termina con tale approvazione.

 

Capitolo 5: Disposizioni finali

Articolo 16: Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione.

Articolo 17: Organo ufficiale

L'Associazione ha un suo Organo ufficiale: la pagina internet www.astab.ch. Esso è aggiornato correntemente e funge da albo sociale. Quanto pubblicato su di esso non vincola però in alcun modo l'Associazione.

Articolo 18: Revisione degli statuti

Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Comitato. Tali proposte vengono accettate se firmate da un membro dell'Associazione e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

Articolo 19: Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci attivi sono ridotti al solo Comitato.

Articolo 20: Entrata in vigore degli statuti

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea dell'ASTAB, riunitasi martedì 2 giunio 2009 nell’aula O.05 della BFH-TI Biel, entra immediatamente in vigore, abrogando ogni altra disposizione statutaria.